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	<title>Anatocismo bancario</title>
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	<description>servizi legali contenzioso bancario</description>
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		<title>Il Garante interviene sul diritto del cliente della banca ad ottenere documenti bancari</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avv. Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 23 luglio 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTE le due istanze datate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 23 luglio 2009<span id="more-155"></span> IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<br />
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;<br />
VISTE le due istanze datate 5 febbraio 2009 formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Banca della Campania S.p.A., con le quali B. L. s.a.s. di B. L. &amp; C. (società intestataria di tre contratti di conto corrente contrassegnati dai numeri 1264861, 201488 e 203936) ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano relativi ai predetti rapporti;<br />
VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 aprile 2009 da B. L. s.a.s. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) con il quale l&#8217;interessata ha ribadito nei confronti di Banca della Campania S.p.A. la richiesta (alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro, avendo la predetta banca richiesto &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 119 T.U.B. il pagamento (…) per ciascun documento contabile (…)&#8221; di una somma di denaro) di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di &#8220;tutti i dati personali&#8221; relativi ai citati rapporti contrattuali; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;<br />
VISTI gli ulteriori atti d&#8217;ufficio e, in particolare, la nota del 28 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell&#8217;art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell&#8217;interessato, nonché la nota del 16 giugno 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell&#8217;art. 149, comma 7, del Codice;<br />
VISTE le note datate 12 maggio 2009 e 23 giugno 2009 con le quali la banca resistente, nel comunicare di aver messo a disposizione una serie di informazioni, &#8220;fornite in occasione dell&#8217;accensione dei rapporti ancora in essere…&#8221;, ha però condizionato la consegna degli ulteriori dati (con particolare riguardo a quelli contenuti negli estratti conto) al pagamento di una somma di denaro;<br />
VISTE le note datate 4 giugno 2009 e 15 luglio 2009 con le quali la società ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che &#8220;a tutt&#8217;oggi la banca non ha ottemperato all&#8217;obbligo di comunicare&#8221; le informazioni richieste;<br />
RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione in riferimento alle richieste di accesso a tutti i dati personali riferiti ai predetti conti correnti, formulate, con espresso riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali, in data 5 febbraio 2009;<br />
RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dalla società interessata ai sensi dell&#8217;art. 7 del Codice con le citate istanze del 5 febbraio 2009, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;<br />
RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi ai citati contratti di conto corrente (n° 1264861, n° 201488 e n° 203936) e non ancora comunicati alla società ricorrente (ivi comprese le informazioni contabili riferite ai medesimi rapporti); ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, entro il 30 settembre 2009, dando conferma dell&#8217;avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;<br />
RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell&#8217;art. 149, comma 2, del Codice in riferimento alle informazioni già comunicate alla ricorrente;<br />
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell&#8217;ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l&#8217;ammontare delle spese e dei diritti inerenti all&#8217;odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca della Campania S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;<br />
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);<br />
VISTE le osservazioni dell&#8217;Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell&#8217;art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;<br />
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;<br />
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:<br />
a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso a tutti i dati personali della società ricorrente relativi ai contratti di conto corrente n° 1264861, n° 201488 e n° 203936 non ancora messe a disposizione della stessa, e ordina a Banca della Campania S.p.A. di corrispondere, entro il 30 settembre 2009, a tale richiesta, dando conferma a questa Autorità dell&#8217;avvenuto adempimento entro la medesima data;<br />
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle informazioni già messe a disposizione della ricorrente;<br />
c) determina nella misura forfettaria di euro 300 l&#8217;ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Banca della Campania S.p.A. che dovrà liquidarli a favore della società ricorrente.<br />
Roma, 23 luglio 2009<br />
IL PRESIDENTE<br />
Pizzetti<br />
IL RELATORE<br />
Chiaravalloti<br />
IL SEGRETARIO GENERALE<br />
Patroni Griffi</p>
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		<title>Tribunale di Milano 27-02-1992</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:05:12 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Torbidone c. Soc. Banca Legnano
Nell&#8217;ambito delle relazioni tra istituti di credito e clienti si ravvisa il campo principale di operatività dell&#8217;anatocismo consuetudinario, ritenuto legittimo ai sensi dell&#8217;art. 1283 c.c.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torbidone c. Soc. Banca Legnano<br />
Nell&#8217;ambito delle relazioni tra istituti di credito e clienti si ravvisa il campo principale di operatività dell&#8217;anatocismo consuetudinario, ritenuto legittimo ai sensi dell&#8217;art. 1283 c.c.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9311 10-09-1990</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:02:55 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Ministero lavori pubblici c. Società ICORI
Poiché la disciplina dell&#8217; anatocismo prevista dall&#8217;art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall&#8217;art. 1284 c.c. il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del 5% annuo, qualunque natura abbiano gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministero lavori pubblici c. Società ICORI<br />
Poiché la disciplina dell&#8217; anatocismo prevista dall&#8217;art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall&#8217;art. 1284 c.c. il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del 5% annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell&#8217;impresa appaltatrice, ex art. 35 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063).</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 4654 23-05-1990</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:00:26 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Monteverdi c. Monteverdi
Il debitore non ha interesse ad impugnare la sentenza che, in violazione dell&#8217;art. 1283 c.c. (che concerne le obbligazioni pecuniarie), abbia applicato l&#8217; anatocismo ad un debito di valore, qualora non alleghi e dimostri che la rivalutazione del debito comporterebbe per lui minore aggravio dell&#8217; anatocismo .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monteverdi c. Monteverdi<br />
Il debitore non ha interesse ad impugnare la sentenza che, in violazione dell&#8217;art. 1283 c.c. (che concerne le obbligazioni pecuniarie), abbia applicato l&#8217; anatocismo ad un debito di valore, qualora non alleghi e dimostri che la rivalutazione del debito comporterebbe per lui minore aggravio dell&#8217; anatocismo .</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 2296 19-03-1990</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:57:38 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Pellegrini c. Castellani
L&#8217;art. 1283 c.c., il quale contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ), riguarda solo le obbligazioni di valuta (o pecuniarie) e, pertanto, non è estensibile ai debiti di valore, quali sono quelli derivanti da responsabilità risarcitoria.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pellegrini c. Castellani<br />
L&#8217;art. 1283 c.c., il quale contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ), riguarda solo le obbligazioni di valuta (o pecuniarie) e, pertanto, non è estensibile ai debiti di valore, quali sono quelli derivanti da responsabilità risarcitoria.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 2644 30-05-1989</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:56:09 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[De Gaetano c. Banco Roma
Il limite minimo di sei mesi perché gli interessi scaduti possano produrre interessi, previsto dall&#8217;art. 1283 c.c., non si applica all&#8217;anatocismo fondato sugli usi bancari , poiché il rinvio agli usi, formulato in termini generali all&#8217;inizio dell&#8217;articolo citato, deroga a tutte le condizioni, successivamente elencate, di ammissibilità dell&#8217;anatocismo, compresa quella relativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gaetano c. Banco Roma<br />
Il limite minimo di sei mesi perché gli interessi scaduti possano produrre interessi, previsto dall&#8217;art. 1283 c.c., non si applica all&#8217;anatocismo fondato sugli usi bancari , poiché il rinvio agli usi, formulato in termini generali all&#8217;inizio dell&#8217;articolo citato, deroga a tutte le condizioni, successivamente elencate, di ammissibilità dell&#8217;anatocismo, compresa quella relativa al detto limite temporale.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 6735 12-12-1988</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:54:40 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Torrini c. Bracci e altro
La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli art. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo ), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torrini c. Bracci e altro<br />
La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli art. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo ), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 4088 15-06-1988</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:53:53 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Gianolio c. Comune Santena
Al fine di ottenere in giudizio il riconoscimento degli interessi sugli interessi scaduti (cosiddetto anatocismo), è necessaria una specifica domanda giudiziale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gianolio c. Comune Santena<br />
Al fine di ottenere in giudizio il riconoscimento degli interessi sugli interessi scaduti (cosiddetto anatocismo), è necessaria una specifica domanda giudiziale.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 3804 06-06-1988</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Società Canova c. Cariplo
Gli usi che consentono l&#8217; anatocismo , richiamati dall&#8217;art. 1283 c.c., sono usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secundum legem) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essi hanno l&#8217;identica natura delle regole dettate dal legislatore ed il giudice può applicarli attingendone comunque la conoscenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Società Canova c. Cariplo<br />
Gli usi che consentono l&#8217; anatocismo , richiamati dall&#8217;art. 1283 c.c., sono usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secundum legem) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essi hanno l&#8217;identica natura delle regole dettate dal legislatore ed il giudice può applicarli attingendone comunque la conoscenza (iura novit curia), con la conseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa una indagine diretta sugli usi in questione e, una volta accertata l&#8217;esistenza, una decisione sulla base dei medesimi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dai giudici del merito.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 8087 04-11-1987</title>
		<link>http://www.anatocismo-bancario.it/2009/07/cassazione-civile-sez-i-sentenza-n-8087-04-11-1987/</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:51:57 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Rassegna di giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Enel c. Società Mineraria Carbonifera Sarda
Ai fini della determinazione dell&#8217;indennizzo per il trasferimento all&#8217;ENEL di azienda elettrica non appartenente a società quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio il valore di stima per la commisurazione dell&#8217;indennizzo deve essere inteso come valore oggettivo dell&#8217;azienda del singolo bene al momento normativamente stabilito, per cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enel c. Società Mineraria Carbonifera Sarda<br />
Ai fini della determinazione dell&#8217;indennizzo per il trasferimento all&#8217;ENEL di azienda elettrica non appartenente a società quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio il valore di stima per la commisurazione dell&#8217;indennizzo deve essere inteso come valore oggettivo dell&#8217;azienda del singolo bene al momento normativamente stabilito, per cui non essendo previsto normativamente alcun particolare criterio per l&#8217;effettuazione della stima il metodo più approvato è quello della media aritmetica tra il valore della capitalizzazione del reddito e quello della somma dei singoli beni materiali dell&#8217;azienda, senza tener conto degli ulteriori oneri finanziari che non abbiano rappresentato un elemento del costo proprio dei singoli beni, quali gli interessi passivi relativi ad operazioni di finanziamento strumentali allo acquisto di beni aziendali o le immobilizzazioni materiali o immateriali che, dipendendo da situazioni o scelte di carattere soggettivo dell&#8217;imprenditore, non possono incidere sul valore venale o di mercato dei beni stessi.</p>
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