servizi legali contenzioso bancario

Rassegna di giurisprudenza

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale del Lavoro c. Fallimento Soc. Or Vend
È nulla, per violazione dell’art. 1284 comma 3 c.c., la clausola di un contratto di conto corrente bancario che rinvia, per la determinazione degli interessi extralegali, alle norme bancarie uniformi dato che dette norme non si rinvengono in concreto, agendo il sistema bancario in un ambito monopolistico unilateralmente determinato tra un minimo “prima rate”, ed un massimo “top rate”, entro i cui limiti si può solo rinvenire una media inidonea a soddisfare il precetto di determinazione scritta “ad substantiam” del tasso da applicare nel singolo caso; tale nullità estende i suoi effetti anche alla convenzione di anatocismo bancario valida, secondo gli usi, nei limiti del solo tasso legale degli interessi.

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale Agricoltura c. Fallimento Soc. Or Vend e altro
È nulla la clausola di un contratto di conto corrente bancario con cui le parti abbiano pattuito interessi extralegali sul capitale e sugli interessi trimestralmente capitalizzati con riferimento al tasso d’uso o alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito, perché, pur dovendosi ritenere la validità, in via generale,
della determinazione “per relationem” del tasso extralegale degli interessi quella clausola non garantisce la diretta individuazione e quantificazione delle prestazioni (che nella specie devono essere contenute in contratti stipulati in forma scritta “ad substantiam”), dato che la clausola anzidetta si limita a riferirsi ad un tasso risultante da fattori di mercato interni ed internazionali ed alle decisioni unilaterali prese monopolisticamente dal cartello bancario e dato che non esiste in concreto un tasso d’uso, conoscibile almeno “ex post”, ma soltanto un insieme di tassi diversi, compresi tra il “prime rate ” e il “top rate”, determinati discrezionalmente dagli istituti bancari.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Cooperativa impiegati Banco di Sicilia
Nell’ambito delle operazioni fra istituti di credito e clienti l’anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva contraria disposizione contrattuale, ai sensi dell’art. 1374 c.c. Ne consegue che in virtù della norma generale di cui all’art. 8 disp. prel. il quale stabilisce che nelle materie regolate da leggi o regolamenti gli usi normativi hanno efficacia se richiamati nelle stesse leggi e negli stessi regolamenti e dell’art. 1283 c.c. il quale disciplina la materia dell’anatocismo in mancanza di usi contrari, gli usi normativi bancari consentono in deroga al citato art. 1283 c.c. che gli interessi scaduti producano altri interessi indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Banco Sicilia
Gli usi normativi bancari consentono, in deroga all’art. 1283 c.c., che gli interessi scaduti producano a loro volta interessi, e ciò indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione, e cioè dalla notificazione di una domanda giudiziale o dall’esistenza di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e a condizione sempre che questi siano scaduti da almeno sei mesi.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Callisto c. Banco Sicilia
Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l’ anatocismo costituisce, per effetto del comportamento della generalità dei consociati, un uso normativo ai sensi dell’art. 8 disp.prel. c.c., la cui applicazione deve considerarsi legittima anche in mancanza dei presupposti di cui all’art. 1283 c.c.

Corte d’Appello di Roma 06-10-1986

Società Lesca e altro c. ANAS
Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. ha la propria “ratio” nell’esigenza di evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un’obbligazione pecuniaria competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali; viceversa, dopo l’estinzione dell’obbligazione principale, il debito d’interessi assume carattere autonomo e perde il connotato dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale: esso diviene, pertanto, un’obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo le regole generali sull’adempimento.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 103 11-01-1986

errario c. Pasca
Con riguardo ad un debito pecuniario certo, ma non liquido, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ) solo a partire da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall’art. 1283 c.c., non anche per il periodo precedente.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5781 15-11-1984

ANAS c. Salati
La disposizione che ammette l’ anatocismo , dettata dall’art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5409 19-08-1983

Magnisi c. Cassa risparmio Vittorio Emanuele Sicilia
Gli usi normativi che consentono l’ anatocismo sono ravvisabili nelle relazioni fra gli istituti di credito ed i clienti.

Tribunale di Messina 16-08-2005

Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve applicarsi la capitalizzazione degli interessi moratori con cadenza annuale, con la medesima prevista per gli interessi dovuti dalla banca, in virtù del generale principio relativo alla cadenza temporale annuale “ex lege” degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art. 1284 c.c. comma 1 ed in applicazione dellart. art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e di buona fede nellesecuzione del contratto.

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