GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 23 luglio 2009 (continua…)
Rassegna di giurisprudenza
Tribunale di Milano 27-02-1992
Torbidone c. Soc. Banca Legnano
Nell’ambito delle relazioni tra istituti di credito e clienti si ravvisa il campo principale di operatività dell’anatocismo consuetudinario, ritenuto legittimo ai sensi dell’art. 1283 c.c.
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9311 10-09-1990
Ministero lavori pubblici c. Società ICORI
Poiché la disciplina dell’ anatocismo prevista dall’art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall’art. 1284 c.c. il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del 5% annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell’impresa appaltatrice, ex art. 35 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063).
Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 4654 23-05-1990
Monteverdi c. Monteverdi
Il debitore non ha interesse ad impugnare la sentenza che, in violazione dell’art. 1283 c.c. (che concerne le obbligazioni pecuniarie), abbia applicato l’ anatocismo ad un debito di valore, qualora non alleghi e dimostri che la rivalutazione del debito comporterebbe per lui minore aggravio dell’ anatocismo .
Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 2296 19-03-1990
Pellegrini c. Castellani
L’art. 1283 c.c., il quale contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ), riguarda solo le obbligazioni di valuta (o pecuniarie) e, pertanto, non è estensibile ai debiti di valore, quali sono quelli derivanti da responsabilità risarcitoria.
Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 2644 30-05-1989
De Gaetano c. Banco Roma
Il limite minimo di sei mesi perché gli interessi scaduti possano produrre interessi, previsto dall’art. 1283 c.c., non si applica all’anatocismo fondato sugli usi bancari , poiché il rinvio agli usi, formulato in termini generali all’inizio dell’articolo citato, deroga a tutte le condizioni, successivamente elencate, di ammissibilità dell’anatocismo, compresa quella relativa al detto limite temporale.
Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 6735 12-12-1988
Torrini c. Bracci e altro
La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli art. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo ), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.
Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 4088 15-06-1988
Gianolio c. Comune Santena
Al fine di ottenere in giudizio il riconoscimento degli interessi sugli interessi scaduti (cosiddetto anatocismo), è necessaria una specifica domanda giudiziale.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 3804 06-06-1988
Società Canova c. Cariplo
Gli usi che consentono l’ anatocismo , richiamati dall’art. 1283 c.c., sono usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secundum legem) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essi hanno l’identica natura delle regole dettate dal legislatore ed il giudice può applicarli attingendone comunque la conoscenza (iura novit curia), con la conseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa una indagine diretta sugli usi in questione e, una volta accertata l’esistenza, una decisione sulla base dei medesimi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dai giudici del merito.
Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 8087 04-11-1987
Enel c. Società Mineraria Carbonifera Sarda
Ai fini della determinazione dell’indennizzo per il trasferimento all’ENEL di azienda elettrica non appartenente a società quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio il valore di stima per la commisurazione dell’indennizzo deve essere inteso come valore oggettivo dell’azienda del singolo bene al momento normativamente stabilito, per cui non essendo previsto normativamente alcun particolare criterio per l’effettuazione della stima il metodo più approvato è quello della media aritmetica tra il valore della capitalizzazione del reddito e quello della somma dei singoli beni materiali dell’azienda, senza tener conto degli ulteriori oneri finanziari che non abbiano rappresentato un elemento del costo proprio dei singoli beni, quali gli interessi passivi relativi ad operazioni di finanziamento strumentali allo acquisto di beni aziendali o le immobilizzazioni materiali o immateriali che, dipendendo da situazioni o scelte di carattere soggettivo dell’imprenditore, non possono incidere sul valore venale o di mercato dei beni stessi.



