Anatocismo – aspetti pratici
Aspetti pratici della sentenza sull’anatocismo
La citata sentenza del CICR ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell’obbligo, a carico delle Banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi.
Questo momento è venuto quindi a coincidere con la liquidazione del 30 giugno 2000 e questa data riveste dunque grandissima rilevanza ai fini del ricalcolo degli interessi anatocistici.
Per chi è costretto a quantificare l’importo degli interessi anatocistici, allo scopo valutare la convenienza o meno di un’eventuale richiesta di rimborso, importantissima è la determinazione del momento iniziale e finale del periodo incriminato (per il quale vanno fatti i calcoli).
Il momento finale è necessariamente quello sopra indicato della liquidazione di giugno 2000, perché da tale mese le Banche si sono adeguate alla normativa antianatocistica e pertanto da allora gli interessi maturati sui conti correnti sono per definizione legittimi; di conseguenza qualsiasi ricalcolo degli interessi sugli interessi deve fermarsi agli interessi liquidati a marzo 2000, in quanto questi sono da considerarsi gli ultimi interessi anatocistici prodotti dal sistema bancario italiano.
Tutto quello che è successo sul conto corrente dopo il 31 marzo 2000 è completamente irrilevante ai fini dell’anatocismo ed il periodo successivo (fino ad oggi ovvero fino all’estinzione del conto) è da prendere in considerazione solo per la normale rivalutazione (in base ai tassi d’interesse) delle somme dovute risultanti dai nuovi conteggi effettuati.
Quanto detto comporta la necessaria conseguenza che i conti correnti aperti successivamente al 31 marzo 2000 sono completamente al di fuori della tematica anatocistica e pertanto nulla può essere reclamato alle Banche dai loro titolari.
Più controversa è la determinazione del momento iniziale da prendere in considerazione per rifare i calcoli computistici dell’interesse sui conti correnti. Premettendo che il termine di prescrizione per richiedere eventuali somme pagate in più è quello ordinario di 10 anni, la domanda che dobbiamo porci è da quando partono questi 10 anni, in modo da risalire al momento iniziale del periodo che stiamo cercando. Qui sussistono due atteggiamenti giurisprudenziali decisamente diversi.
Da una parte, alcune sentenze sottolineano la rilevanza giuridica dei singoli atti di addebito periodico degli interessi e quindi la prescrizione decennale riguarderà i 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda giudiziale di rimborso degli interessi anatocistici. Ciò comporta, per esempio, che una domanda giudiziale di rimborso presentata nel 2005 dovrà riguardare solo i 10 anni antecedenti e pertanto non potrà andare oltre il 1995. Siccome il momento finale del nostro nuovo calcolo degli interessi è stato sopra identificato con marzo 2000, sarà possibile contestare gli interessi maturati sul conto corrente solo per il periodo che va dal 1995 al 2000 (marzo).
Da un’altra parte, alcune sentenze dei Tribunali italiani evidenziano invece il carattere unitario del conto corrente, e non i singoli movimenti di addebito degli interessi. Questo atteggiamento ha effetti più radicali perché porta ad identificare la data da cui parte la prescrizione decennale con l’estinzione del conto corrente (quindi la data iniziale del periodo sarebbe quella calcolata andando 10 anni indietro rispetto al giorno d’estinzione del rapporto). Per esempio un conto corrente chiuso in febbraio 2003 avrebbe un periodo incriminato che andrebbe da febbraio 1993 a (sempre) marzo 2000. Inoltre, per effetto di questa interpretazione giurisprudenziale potrebbe verificarsi la fattispecie, di non poco rilevo, che per i conti correnti ancora in essere, non avendo essi un termine di decorrenza della prescrizione, si potrebbe richiedere il rimborso degli interessi pagati in più (per effetto dell’anatocismo) addirittura dalla loro costituzione, anche se questa risale alla notte dei tempi. Per esempio un conto corrente aperto nel 1974 ed ancora in essere presso l’Istituto di credito, darebbe diritto a richiedere il rimborso degli interessi anatocistici per il periodo 1974 – marzo 2000 (sempre questo).
Questa seconda interpretazione dei giudici italiani è in realtà difficilmente sostenibile nella pratica giacchè ad una domanda di rimborso che richiedesse la restituzione di interessi su interessi per un periodo superiore ai 10 anni antecedenti la data odierna, le Banche risponderebbero semplicemente che, non avendo più a disposizione la documentazione relativa al periodo eccedente i 10 anni passati, non sarebbero in grado di fornire alcun dato, né di effettuare nessun tipo di conteggio.
Infatti, le Banche, come tutte le altre Aziende, sono, per disposizione del Codice Civile, tenute a conservare tutta la documentazione delle operazioni effettuate “solo” per 10 anni, avendo poi la facoltà di stracciare tutto questo materiale di archivio. Quindi, tranne il caso puramente ipotetico del correntista che abbia conservato con cura per l’intero periodo tutti (nessuno escluso) gli estratti conto ed i conti scalari (questi ultimi sono i documenti da cui risultano tassi e condizioni), il ricalcolo degli interessi, per periodi maggiori di quello che parte da 10 anni fa ed arriva sempre a marzo 2000, è praticamente impossibile.



