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Anatocismo

L’anatocismo esprime un metodo di calcolo degli interessi per il quale gli interessi maturati secondo una certa periodicità, pattuita tra creditore e debitore, sono essi stessi produttivi di altri interessi, cioè sono sommati al capitale dato in prestito (capitalizzati) in modo tale da contribuire (insieme al capitale) a maturare altri interessi nei periodi successivi. Questo metodo di calcolo favorisce il creditore a discapito del debitore.

Seguono brevi note giuridiche sull’argomento. Puoi anche leggere le informazioni sugli aspetti pratici dell’anatocismo bancario.

Note giuridiche sull’anatocismo bancario

La capitalizzazione periodica degli interessi allo scopo di renderli a loro volta produttori di frutti civili, è questione da sempre dibattuta per le contrapposte esigenze che vi sono sottese:

- da un lato, anche gli interessi scaduti rappresentano una somma di denaro in ordine alla quale vale la stessa presunzione di reimpiego che giustifica la decorrenza degli interessi sul capitale;

- dall’altro, c’è sempre il rischio della trasformazione dell’anatocismo in uno strumento di usura difficilmente decifrabile.

In materia di anatocismo, sono state alcune pronunce della Corte di Cassazione del 1999 a dare l’avvio ad una vera e propria rivoluzione.

Fino a quel momento, il quadro normativo di riferimento era rappresentato dall’art.1283 cc..

Tale norma, di carattere imperativo e di natura eccezionale, consente l’anatocismo solo in presenza di determinate condizioni:

- deve trattarsi di interessi scaduti da almeno sei mesi;

- occorre la proposizione di una domanda giudiziale o la stipulazione di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.

Le finalità di questa norma sono state individuate:

1)  nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari (si era rilevato, infatti, che una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in quattordici anni);

2) nell’intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell’inadempimento;

3) nel consentire al debitore di calcolare, al momento di sottoscrivere l’apposita convenzione, l’esatto ammontare del suo debito.

La norma ammette la possibilità di deroga da parte di usi contrari.

Deve, comunque, trattarsi di veri e propri usi normativi, fonti del diritto secondo gli att. 1 e 8 delle disp. sulla legge in gen.le.

Gli usi normativi consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio e cioè conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene che debba fare parte dell’ordinamento (opinio juris ac necessitatis).

Non deve trattarsi, invece, di usi negoziali (disciplinati dall’art.1340 cc e che consistono nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non solo dell’elemento psicologico ma anche del requisito della generalità).

L’efficacia d tali ultimi usi è limitata alla creazione di un precetto del regolamento contrattuale, che si inserisce nel contratto salvo diversa volontà delle parti.

E non deve trattarsi nemmeno di usi interpretativi (disciplinati dall’art.1368 cc e che consistono nelle pratiche generalmente seguite nel luogo in cui si è concluso il contratto o ha sede l’impresa).

Su questa premessa si inserisce l’indagine effettuata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°2374 del 18/3/99 al fine di verificare se fosse stata introdotta nel nostro ordinamento una deroga al divieto di anatocismo nei rapporti fra banca e cliente.

Da sottolineare che l’orientamento consolidato della Suprema Corte fin dalla sentenza 6631/81 era nel senso che “….nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere, l’anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche e sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull’originario importo versato ma anche sugli interessi da questo prodotti e ciò a prescindere dai requisiti richiesti dall’art.1283 cc”.

Con la sentenza del 2374/99, quel tradizionale orientamento, ritenuto oggetto di una affermazione basata su un incontrollabile dato di comune esperienza più che di una convincente dimostrazione, viene rivisto e la Cassazione arriva a dire che non esiste una consuetudine in base alla quale, nei rapporti tra banca e clienti, gli interessi a carico del cliente possono essere capitalizzati ogni trimestre.

In continuità con l’orientamento appena indicato sono le sentenze della Corte di Cassazione n° 3096/99 e n° 12507 dell’11/11/99.

Tale ultima sentenza ravvisa nella specifica previsione contrattuale della clausola di capitalizzazione trimestrale un ulteriore argomento che dimostra la natura pattizia di essa.

Se si trattasse, infatti, di un uso normativo, sarebbe bastato un richiamo a tale fonte di diritto che avrebbe operato sullo stesso piano della norma che ne consentiva l’operatività, l’art.1283 cc appunto; sarebbe stata oggetto del principio jura novit curia, e se ne sarebbe fatta applicazione indipendentemente dalle allegazioni delle parti.

Non ci sarebbe stata la necessità di inserire una apposita clausola nel contratto.

Ne consegue che la clausola è nulla per violazione del divieto di cui all’art.1283 cc:

- non ci sono usi contrari;

- la convenzione è precedente alla scadenza degli interessi;

- si tratta di interessi dovuti per un periodo inferiore a sei mesi.

Al netto cambiamento di rotta della Cassazione è seguita la tempestiva risposta del legislatore.

Infatti, dopo il revirement della Cassazione, il legislatore ha modificato, con l’art.25 d.lgs. n°342/99, l’art.120 TUB:

1) con il primo comma dell’art.25 ha sostituito la formulazione della rubrica dell’art.120 TUB da “Decorrenza delle valute” in “Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi”;

2) con il secondo comma ha aggiunto un secondo comma all’art.120 TUB con il quale ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

E il CICR, con deliberazione del 9/2/00, ha provveduto a riconoscere la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori senza impedimento alcuno, quindi anche con frequenza giornaliera, ove pattuita, e senza porre alcun limite alla nota ampia forbice, tipica del sistema bancario italiano, tra tasso di interesse su conti debitori e tasso di interesse su conti creditori;

3) con il terzo comma, ha stabilito che le clausole anatocistiche, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al secondo comma art.120, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà, altresì, le modalità ed i tempi dell’adeguamento.

In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente (art.120, comma terzo, TUB).

La conseguenza dell’intervento legislativo è stata quella di provocare la sollevazione da parte di più giudici di merito di numerose questioni di legittimità costituzionale per la carenza di delega del legislatore del ‘99 e per violazione dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento.

E la Corte Costituzionale, in accoglimento della doglianza relativa all’eccesso di delega, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.25 comma terzo che introduceva il comma terzo dell’art.120 TUB.

La Corte dichiara, quindi, che l’art.25, comma 3, del D.Lgs è illegittimo “ nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi su interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate – a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente – al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.

L’art.120 TUB, come modificato dall’art.25 D.Lgvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

E il CICR con deliberazione 9/2/00, pubblicata nella G.U.22/2/00 ha esercitato il potere riconosciutole dal testo unico riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori in relazione alle diverse operazioni bancarie.

Con l’entrata in vigore di tale delibera, è ormai certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti di erogazione del credito bancario.

Tutte le fattispecie di anatocismo bancario sono disciplinate dalla delibera CICR che libera i rapporti bancari dall’influenza di regole legali diverse da quelle pattizie.

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